Sospensione mutui coronavirus, modulo aggiornato.

Sospensione mutui coronavirusDal 30 marzo 2020 si può richiedere la sospensione mutui coronavirus prima casa se ci si trova in uno stato di difficoltà.

In questa guida troverai il modulo aggiornato per potere procedere con la richiesta sospensione mutui coronavirus.

 

 

Indice

Difficoltà riconosciute

  • Sospensione dal lavoro
  • Riduzione orario di lavoro per almeno trenta giornate

Quali mutui sono coperti

Nello specifico sono coperti tutti i mutui che sono serviti all’acquisto della prima casa, anche per chi ha beneficiato al momento della stipula del Fondo garanzia prima casa.

Nell’ultimo aggiornamento della normativa si evince l’aumento della soglia ammessa per la sospensione dei mutui, che passa da 250.000 euro a 400.000 mila euro.

Modulo aggiornato

Di seguito da questo link puoi scaricare l’ultimo modello aggiornato del modulo sospensione mutui coronavirus prima casa.

Il modello è aggiornato al 29 aprile 2020(DL 18/2020 convertito in legge).

Come va compilato il modulo

Prestare attenzione nel compilare il modulo al fine evitare di incorrere in ritardi nella sospensione.

Dati anagrafici

Inserire i propri dati anagrafici indicando un documento d’identità valido.

Nel caso di cittadini fuori dall’unione europea allegare il passaporto e il permesso di soggiorno.

Dati immobile

Dichiarare di essere proprietari dell’immobile, indicando indirizzo completo e di essere titolari del contratto di mutuo con identificativo numero e importo erogato.

Eventi per i quali si richiede sospensione

Come detto in precedenza in questa sezione del modulo va indicato l’evento di interesse:

cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attuale stato di disoccupazione;

Allegare lettera di licenziamento in caso di contratto a tempo indeterminato ovvero documentazione che attesti le dimissioni per giusta causa.

In caso di contratto a tempo determinato allegare copia del contratto ed eventuali comunicazioni di interruzione del rapporto di lavoro prima del termine di scadenza.

Cessazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 409, numero 3).

Allegare anche in questo caso copia del contratto ed eventuali comunicazioni interruttive del rapporto di lavoro.

Sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi

In questo caso specifico si deve allegare uno dei seguenti documenti a seconda del caso:

  • la copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
  • copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito;
  • copia della dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti la sospensione dal lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del numero di giorni lavorativi consecutivi di sospensione.

Riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi

Corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo con attualità della riduzione di orario.

Anche in questo caso si deve allegare una delle seguenti documentazioni che ti riguardano:

  • copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
  • la copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito;
  • copia della dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti la riduzione dell’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione sia del numero di giorni lavorativi consecutivi di sospensione sia della percentuale di riduzione dell’orario di lavoro.

Cosa devi attestare

Di essere consapevoli che per i soli eventi di sospensione/riduzione dell’orario di lavoro, la sospensione del pagamento ha una durata massima stabilita.

In particolare di:

  • 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
  • 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni lavorativi consecutivi;
  • 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 302 giorni lavorativi consecutivi.

Lavoratore autonomo e libero professionista

Riduzione media giornaliera del proprio fatturato rispetto al periodo di riferimento.

Riduzione registrata in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020.

Ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019.

Come conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.

Conclusione

Con questa guida ho voluto darti le notizie che cercavi sulla sospensione mutui coronavirus.

Se ti trovi in una delle condizioni di cui sopra passa alla compilazione della domanda.

Non preoccuparti, non dovrai ricordare a memoria tutte queste informazioni scarica il modulo aggiornato da questo link e compila solo le voci che ti riguardano.

Nel modulo tutte queste voci sono già inserite, devi solamente barrare quelle di tuo interesse.

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